Pordenone
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Tigli e Polo Young: il Tar dà via libera al progetto

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Fvg ha rigettato il ricorso di alcuni privati cittadini contro il progetto di rigenerazione dell'ex Fiera che prevede anche l'abbattimento di 47 tigli che secondo i giudici "hanno pacificamente meno di settant'anni"

Tigli e Polo Young: il Tar dà via libera al progetto

Sarà Polo Young: il Tar del Fvg dà il via libera al cantiere dell’area ex Fiera che comporterà anche l’abbattimento di 47 tigli. La sentenza (a seguito dell’udienza in forma semplificata dello scorso 24 gennaio) è stata pubblicata nella mattinata del 5 febbraio e riporta la decisione della camera di Consiglio con i magistrati Carlo Modica de Mohac Presidente, Manuela Sinigoi Consigliere Estensore, Daniele Busico Referendario.

Il ricorso è stato parzialmente dichiarato inammissibile, o meglio inammissibile per illegittimità è il ricorso presentato dalle associazioni (Legambiente, Circolo Legambiente Grizzo di Pordenone, Comitato Molinari e movimento Il Tiglio Verde) per assenza di requisiti di rappresentatività. È invece ammissibile il ricorso presentato dai privati cittadini che vivono nelle aree attigue (in quanto di interesse diretto, per il requisito della vicinitas). Il Tar è dunque entrato anche nel merito analizzando gli otto punti del ricorso con una sentenza di 36 pagine che si concludono con esito non favorevole per i ricorrenti, gli otto punti su cui sono stati decretati infondati e rigettati. Spese da dividere a metà in quanto “sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le partile spese di lite, in ragione della particolarità e della novità della questione sottoposta a scrutinio giudiziale”.

L’aspetto su cui più vigeva attenzione, è proprio quello dell’età degli alberi, rispetto a cui – riferendosi alla documentazione presentata dal Comune – “può trarsi, quindi, la piana considerazione che i tigli da abbattere hanno pacificamente meno di settant’anni, come già dianzi osservato” scrivono i giudici nella sentenza.

Vengono poi rigettati gli altri motivi del ricorso, quindi sia la presunta violazione in tema di tutela dell’ambiente salubre, rilevando che “il sacrificio degli alberi non può essere isolatamente apprezzato, ma va considerato alla luce delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite con la realizzazione dell’intervento. Dalle risultanze progettuali emerge, infatti, pianamente che l’abbattimento dei tigli non si traduce assolutamente nell’eliminazione di un polmone verde della città di Pordenone, ma è piuttosto ineludibile prezzo da pagare per la sua rigenerazione secondo standard evoluti di funzionalità e fruibilità e con l’adozione di misure volte al contenimento dell’impatto ambientale”. Irricevibili o infondati anche gli altri punti (sulla legittimità della deroga urbanistica, così come l’osservazione della carenza di cura e tutela del patrimonio da parte dell’amministrazione), inammissibile in quanto generico il punto che contesta la legittimità del finanziamento Pnrr, infondato “il sesto motivo di gravame, con cui i ricorrenti contestano la legittimità del parere emesso dalla Soprintendenza Speciale istituita dalle norme in materia di PNRR, sia per profili di competenza che nel merito […] Il motivo va, in definitiva, disatteso, essendo indubbio che la Soprintendenza speciale PNRR ha emesso il parere definitivo nel pieno e legittimo esercizio delle funzioni di competenza e soprattutto motivatamente, all’esito di una compiuta ed esaustiva istruttoria, di cui ha offerto contezza nell’atto stesso”. Considerato “del tutto generico” il settimo motivo ossia di aver violato il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente. Il punto definitivo arriva dalla motivazione di infondatezza dell’ottavo e ultimo punto del ricorso, ossia la denuncia di “inadeguatezza dello studio di fattibilità per non essere stata ipotizzata alcuna alternativa progettuale, al fine di individuare, tra più soluzioni, quella che presente il miglior rapporto fra costi e benefici per la comunità, anche sotto il profilo ambientale” con la motivazione: “Alla luce di tutte le ragioni riportate in tutte le relazioni progettuali, si dà conto che l’area de qua ha avuto da sempre felice vocazione sportiva e giovanile sin dalla realizzazione della Casa del Balilla e della Colonia elioterapica negli anni ’30 del Novecento. Un tanto, unitamente alla proprietà pubblica dell’area e alla sua posizione baricentrica rispetto alle scuole collocate nei dintorni e centrale rispetto all’ambito cittadino, ne fa l’unico sito idoneo”.

Una sentenza, dunque, che riprende in buona parte la documentazione proposta e in particolare le relazioni fornite dall’amministrazione comunale che fanno parte della documentazione relativa all’opera.

Fonte: Redazione Online
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