Weekend elettorale, al voto 38 comuni del Fvg
Tra i centri più importanti Trieste, Pordenone, San Vito e Cordenons
Anche il Friuli Venezia Giulia, Regione alla quale è attribuita in materia una competenza legislativa di tipo esclusivo, per le elezioni comunali (legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19) ha scelto di votare, nei 38 Comuni della Regione interessati al rinnovo dei propri organi, domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 4 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Nei Comuni di Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021, con gli stessi orari di votazione. Il sistema elettorale e le modalità di voto differiscono, ma solo in parte, tra i Comuni con popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti.
Sistema elettorale nei comuni con popolazione < 15.000 abitanti
È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età, in caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco risultato eletto vengono attribuiti i due terzi dei seggi del consiglio; nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti viene attribuito il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste e gruppi di liste con il c.d. Metodo D’Hondt, cioè dividendo la cifra elettorale di ogni lista e gruppo di liste per 1, 2, 3, 4 ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e scegliendo, quindi, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero pari a quello dei seggi da assegnare. Il Metodo D’Hondt si applica anche per determinare l’attribuzione dei seggi tra le liste all’interno dei gruppi di liste. Spetta, di diritto, un seggio a tutti i candidati alla carica di sindaco non eletti, collegati a una lista o a un gruppo di liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
Modalità di espressione del voto per l’elezione degli organi dei comuni fino a 15.000 abitanti
L'elettore può esprimere il voto al sindaco e a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere. L’elettore vota il candidato sindaco tracciando un segno sul suo nominativo; in questo caso il voto vale solo per il candidato sindaco e non si estende alle liste collegate, anche se la lista collegata è una sola. L’elettore vota la lista tracciando un segno sul suo simbolo; in questo caso il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato. Naturalmente, è possibile votare contestualmente sia il candidato sindaco, sia una lista ad esso collegata. Non è ammesso invece il voto disgiunto. In caso di voto disgiunto è valido il voto a sindaco ed è invece nullo il voto di lista.
L’elettore esprime il voto di preferenza scrivendo sull’apposito spazio accanto al simbolo della lista votata il cognome del candidato consigliere prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza (articolo 12, comma 2, terzo periodo, della legge regionale 19/2013).
Sistema elettorale nei comuni con popolazione > 15.000 abitanti
E’ un sistema elettorale misto che può essere definito come proporzionale puro (c.d. metodo D’Hondt) con premio di maggioranza. Il candidato sindaco è eletto al primo turno se ottiene la maggioranza assolta dei voti validi (50% + 1 voto). Diversamente si va a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Entro il sabato successivo dalla prima giornata di votazione i candidati che vanno a ballottaggio hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste. Tali collegamenti debbono come sempre essere suffragati da reciproche dichiarazioni delle liste stesse.
Modalità di espressione del voto comuni > 15.000 abitanti
Sono le stesse previste per i Comuni fino a 15.000 abitanti. La differenza sostanziale è rappresentata solamente dal c.d. voto disgiunto, per cui è possibile votare per una lista e, contemporaneamente, per un candidato sindaco non collegato con la lista votata (articolo 14, comma 3, della legge regionale 19/2013).
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